Statualità e centralismo in Italia
Estratto da: Ettore A. Albertoni, Statualità e centralismo
in Italia, in AA. VV., Stati e Federazioni Interpretazioni
del Federalismo, a cura e con introduzione di Ettore A. Albertoni,
Collana Dottrine Politiche, EURED, Milano, 1998. Il testo qui riprodotto
appare tra le pagg. 172 e182.
Le parti in grassetto (titoli esclusi) non fanno parte
del testo originale né hanno riferimento alle opinioni dell'Autore
del brano, ma sono commenti e sottolineature grafiche della Redazione
di questo web.
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II. 4 Il Federalismo contro il Regionalismo
La nostra Costituzione ha configurato per la prima volta nella
storia istituzionale d'Italia una forma di Stato che, pur mantenendo
a livello di governo e di amministrazione il centralismo proprio
del modello napoleonico, ha istituito anche un articolato sistema
di autonomie locali. In particolare la Costituzione ha riconosciuto
le autonomie regionali che erano sconosciute nei nostri precedenti
ordinamenti. Esse costituiscono un elemento innovatore sia rispetto
al passato, sia anche alle autonomie dei Comuni e delle Province
che sono le altre espressioni dell'autonomia locale.
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Sotto il profilo istituzionale l'Assemblea Costituente cercò
con questa soluzione di porre rimedio ai gravi danni che erano derivati
a tutta la società nazionale dalle inefficienze e dallo spreco
clientelare delle risorse economiche operati dal centralismo. Va
precisato che lo Stato regionale, nella sua forma italiana non ha
mai configurato né tanto meno oggi configura una soluzione
istituzionale o federale o, in qualche modo, federativa. Per essere
precisi partecipa della Vetero Statualità non già
della Nuova ad ispirazione federativa.
L'autonomia notevole, propria delle Regioni a Statuto speciale,
è stata resa operante solo a seguito di talune situazioni
particolari insorte nel secondo dopoguerra (separatismo in Sicilia,
arretratezza e marginalità della Sardegna, problemi internazionali,
di confine, di risarcimento, di tranquillità a Bolzano, Aosta
e Trieste). Invece, l'autonomia delle Regioni a Statuto ordinario
venne attuata solo a partire dal 1970 e, quindi, con due
decenni abbondanti di ritardo rispetto agli impegni contenuti nella
stessa Costituzione. Questa tardiva osservanza della Costituzione
in materia non è riuscita, però, a creare né
un potere partecipato dei cittadini, né un'apprezzata e motivata
dirigenza capace di rinnovare, nella direzione dell'efficienza e
della buona amministrazione, la dimensione pubblica locale.
Per questi motivi dagli anni '80 si è cominciato
a ridiscutere della vita istituzionale dello Stato e della sua riorganizzazione.
Subito dopo il 1970, con l'attuazione dell'intero ordinamento
regionale, era stata coniata l'ennesima espressione magica:
"Repubblica delle autonomie". Ma una cosa è la
magia verbalistica ed altra la quotidiana prosa di Istituzioni velleitarie
e già al loro nascere, sclerotiche e minorate. Nel dibattito
politico piuttosto confuso, che seguì alla constatazione
che il regionalismo così concepito non era efficace,
venne poi coniato un nuovo slogan che esaltava la necessità
di un regionalismo "rafforzato" rispetto a quanto la Costituzione
stessa aveva previsto e il sistema politico dopo decenni aveva finalmente
attuato. Il maggiore sforzo di elaborazione in questa direzione
venne svolto dalla "Commissione parlamentare bicamerale"
nel periodo 1992-1993 (la cosiddetta Bicamerale).
Esso, però, non portò ad alcun risultato perché,
nel frattempo, stava notevolmente mutando la situazione politica
nel Paese e nel Parlamento. Inoltre si stavano affermando anche
correnti favorevoli ad un superamento piuttosto intransigente del
regionalismo (di qualsiasi tipo) a favore di una vera e propria
nuova rifondazione della Repubblica in senso federale.
Dal punto di vista dell'indirizzo politico lo scopo della costituzionalizzazione
delle autonomie locali e regionali era stato quello, che è
risultato poi totalmente frustrato nei risultati, di saldare
il rapporto tra Istituzioni e società, tra "Paese legale"
e "Paese reale" come recita un'altra espressione magica,
coniata addirittura da Stefano Jacini nel 1870.
Appare, quindi, necessario analizzare e valutare in termini rigorosi
e non ideologici i risultati sin qui conseguiti dall'ordinamento
in senso autonomistico. Nella migliore analisi scientifica, sia
dei giuristi che degli studiosi della politica e dell'economia,
l'autonomismo fu sempre presente come effettiva
alternativa nei confronti del dispotismo statale. Esso postulava
una organizzazione dal basso di una pluralità
di centri decisionali e di autogoverno capaci di rimediare all'inefficienza
e, troppo spesso, alla corruzione del potere centrale rappresentato
dal centralismo del Parlamento e del Governo. È stata questa
la linea che solo per dare alcuni riferimenti da Carlo Cattaneo
a Gaetano Salvemini, da Luigi Sturzo a Luigi Einaudi, da Piero Gobetti
a Guido Dorso, ha costruito nel tempo e con continuità un
repertorio di acute e documentate analisi per riformare lo Stato
in forme accentuatamente federalistiche ed anche autenticamente
regionalistiche che, in questi casi, nient'altro erano se non ipotesi
di federalismo più affievolito.
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II.5 L'autentica autonomia
Autonomia significa "capacità di governarsi da solo";
nel significato più propriamente politico-istituzionale vuol
dire autogoverno. Essa è, dunque, la realtà insuperabile
di una qualsiasi organizzazione federativa dello Stato e, contemporaneamente,
la premessa teorica e metodologica delle dottrine federaliste. Tuttavia
l'esame del precedente nucleo tematico ha indicato la netta contrapposizione
nella effettività della nostra Repubblica tra il regionalismo
malamente realizzato ed il federalismo che, invece, dovrebbe essere
concettualmente e dottrinariamente implicito nell'accettazione sia
pure tra velami ideologici e contraddizioni del principio autonomistico
enunciato dall'art. 5 della Costituzione [che recita: La Repubblica,
una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento]. La contraddizione
tra una struttura ambiguamente centralistica come quella vigente,
di fatto e di diritto in Italia, e il dettato costituzionale autonomistico
solennemente enunciato nel "Principi fondamentali" della
Repubblica conferma l'assoluta e patologica anomalia del "caso
italiano" per quanto concerne dottrine ed istituzioni.
All'autonomismo teorico della Carta costituzionale ha fatto pratico
seguito solo un regionalismo amministrativo e burocratico che, quasi
mai, ha significato una effettiva pratica di autogoverno. Si tratta
di una situazione che tuttora perdura nonostante le normative sviluppate
dal 1990 a proposito degli Enti locali. Vale senz'altro la pena
sottolineare qui l'ambiguità propria di questa normativa
"autonomistica" che è stata partorita all'improvviso
dopo decenni di inerzia legislativa e di sostanziale ricentralizzazione
attuata, soprattutto, mediante gli strumenti dell'intervento statale
in materia finanziaria e fiscale, unicamente all'indomani di un
notevole shock elettorale. Infatti nelle elezioni regionali
ed amministrative del maggio 1990 si erano ormai registrate le opzioni
fortemente critiche ed antagonistiche peraltro democraticamente
espresse con il voto di una parte cospicua dell'elettorato (specie
nel Settentrione d'Italia). Quel voto dava la misura della profonda
frattura ormai esistente tra le aspirazioni popolari ed il sistema
istituzionale. Nonostante si trattasse di elezioni locali e non
già politiche tuttavia i risultati segnarono nei fatti l'inizio
della crisi irreversibile del sistema partitocratico come era stato
organizzato durante tutto il periodo repubblicano. Dato che il significato
di quella subitanea normativa (indipendentemente dalle applicazioni
effettive e concrete che furono, comunque, assai differite e differibili
nel tempo) era in linea "di principio" piuttosto importante,
essa va letta ancora una volta come il ritorno della pratica del
trasformismo antico. Quest'ultimo si era, infatti, ormai evoluto
in un perfetto sistema partitocratico-consociativo caratterizzato
da permanenti compromessi di potere tra i partiti di governo e quelli
di opposizione.
Nel 1970 (all'indomani della durissima protesta sociale dei due
anni precedenti) la partitocrazia con enorme consenso al suo interno
diede corso all'istituzione delle Regioni ordinarie accogliendo
e facendo proprio verbalisticamente il "principio di partecipazione"
che rappresentava la rivendicazione più fondata e seria anche
se piuttosto generica della protesta studentesca ed operaia. Secondo
la stessa logica nel 1990 con la legislazione "autonomistica"
di carattere territoriale (Legge 142; Legge 158; Legge 241) l'ormai
vulnerato ma ancora dominante sistema dei partiti cercò di
dare una risposta che voleva depotenziare subito il significato
riformatore espresso dalla volontà elettorale. Quest'ultima
si stava, infatti, sempre più orientando verso un effettivo
autogoverno locale e, contemporaneamente, verso una riduzione dello
statalismo centralizzatore in politica e dirigista nell'economia.
Altrove momenti di crisi [
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processi di riorganizzazione dello Stato e per condurlo alla soluzione
compiutamente federativa [Belgio 1994]. In Italia, mentre una parte
cospicua dell'opinione pubblica auspicava che radicali cambiamenti
nell'ambito istituzionale ed economico potessero segnare anche un
sostanziale cambiamento a favore di un migliore sistema politico
e sociale, la partitocrazia mirò, invece, alla propria autoconservazione
attraverso l'ennesima congerie di leggi inapplicabili. Pensava che
passata la bufera elettorale, superata l'"emergenza" di
turno (altra parola magica!), potesse venire ripresa la consueta
e sterilizzante pratica burocratica e la disattenzione tecnicoapplicativa
di norme poco agibili. Il sistema di potere partitico e statalista
riteneva ancora che, azionati tutti i meccanismi di manipolazione
e di inerzia collaudati da decenni di governo consociativo e di
burocrazia centralista, potesse essere rinnovata la stabilità
e la conservazione del sistema di fatto vigente. La nuova normativa
"autonomistica" (ad oggi per grandissima parte ancora
inapplicata) rispose, con tutta probabilità e nel suo profondo,
ad una siffatta ispirazione. Tanto più che ad essa venne
accoppiato un abbozzo di normativa d'ispirazione "liberistica"
(anche qui le virgolette sono d'obbligo), favorevole al mercato,
alla concorrenza ed alla libertà d'intraprendere
(tutti principi e valori ben operanti nel mondo ed anche solennemente
affermati nelle premesse ideali e concrete dell'Europa comunitaria
ma, peraltro, del tutto sconosciuti alla nostra Costituzione Titolo
III. Rapporti economici).
Anche a seguito della consultazione elettorale generale e politica
del 1992 e delle varie iniziative abrogative a mezzo di referendum,
questo processo "autonomistico" sotto il profilo istituzionale
e "liberalizzatore" sotto quello economico è stato
integrato da una ulteriore normativa. Ma fare le leggi non basta.
Infatti a partire dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, è mutato
solo nella forma l'atteggiamento del potere centrale nei confronti
dell'autogoverno territoriale. Nella realtà poco è
cambiato e questo fatto propone il problema se le normative innovative
solo sul piano verbale prodotte dalla Vetero Statualità
vigente non confermino appieno il duro giudizio di un autorevole
studioso delle autonomie locali, Vittorio Italia, che asserisce
che a questa materia "non sempre corrisponde una normativa
dotata di chiarezza e precisione". Anzi sottolinea come spesso
ci si trovi "di fronte ad una normativa, opaca e frammentaria,
di leggi statali, regionali, ad un numero sempre crescente di regolamenti,
ad una pluralità di atti amministrativi, generali e particolari,
che fanno sorgere molti dubbi nell'interprete, specie nell'amministratore
locale, nel giudice e nel cittadino".
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Sul piano della rappresentanza degli interessi economici delle
imprese e della loro partecipazione, argomento che come si è
visto è interno e non davvero esterno alla Nuova Statualità,
è, invece, opportuno accennare in positivo all'intervenuta
legge di riforma delle Camere di Commercio (1993) in quanto rappresentanza
economica di molteplici e polverizzati interessi produttivi perché
essa risponde ai principi di una federalità non corporativa
ma capace di assegnare alla vitale dialettica degli interessi il
suo naturale ruolo di produttrice di benessere e di sviluppo. E'
evidente che uno dei collegamenti più profondi tra Istituzioni
e società civile passa necessariamente proprio attraverso
quel vastissimo tessuto imprenditoriale medio e piccolo che, proprio
nel nuovo ordinamento camerale, può iniziare a trovare oggi
una sua appropriata rappresentanza. Il federalcameralismo, secondo
una definizione ormai corrente e coltivata soprattutto dagli studi
della rivista milanese "Impresa & Stato", rappresenta,
a mio avviso, un altro significativo aspetto del movimento reale
ed ideale rivolto ad affermare attraverso il sistema delle imprese
nuove forme di autonomie sociali ed economiche.
II.6 Mondializzazione dell'economia e Federazione europea
Il collegamento tra una nuova e più ridotta dimensione dello
Stato (decentramento), lo sviluppo delle autonomie nella direzione
dell'autogoverno e dell'autoregolamentazione (federalismo) e la
rappresentanza degli interessi delle imprese medie e piccole (federalcameralismo
ed altre possibili forme), rappresenta un "incrocio" di
idee, esigenze e metodi sul quale sarebbe opportuno e necessario
incominciare a riflettere in modo scientifico e con continuità.
E', infatti, da questo intreccio che emerge il significato di che
cosa potrebbe effettivamente essere la Nuova Statualità.
Essa assume un valore preciso se si ha presente che ormai da tempo
si stanno sviluppando due fenomeni molto connessi tra loro. Dal
punto di vista economico e produttivo la "mondializzazione"
dei mercati ha condotto ad integrazioni accentuate anche delle culture
e delle società mettendo in discussione sempre più
l'identità e la stessa filosofia dello Stato nazionale che,
ormai, è sempre più l'espressione peculiare della
Vetero Statualità. Dal punto di vista istituzionale,
invece, questi processi di integrazione economica e sociale, ovunque
in corso, tendono ad accostare e rendere sufficientemente compatibili
gli ordinamenti statuali che, però, sono costretti tutti
a riformarsi profondamente attraverso quelle concrete forme di federalità
che consistono nella delegiferazione, nella riduzione e qualificazione
degli apparati, nell'autogoverno e nell'autoregolamentazione,
soprattutto nella riduzione dell'intervento pubblico nella
economia e nella società, nell'invenzione di nuove
autonomie (e, quindi, di nuovi spazi di libertà) accanto
a quelle territoriali ormai consacrate dalla storia e dalla cultura.
Questo processo è particolarmente manifesto ed accentuato
nell'Europa comunitaria ed ora, con il Trattato nordamericano di
libero scambio (NAFTA) anche in Canada, Stati Uniti e Messico; non
a caso tre Stati tutti ad organizzazione federale.
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La costruzione ancora prettamente statuale dell'Unione Europea
con il Trattato di Maastricht (Olanda, 1992) ha dato vita
non solo ad un consolidamento delle diverse "Comunità
Europee" che si sono costruite nel tempo (Comunità europea
del carbone e dell'acciaio (CECA, 1951); Comunità dell'Energia
Atomica (Euratom, 1957); Comunità Economica Europea (CEE,
1957) ma ha avviato, soprattutto, un importante percorso politico
ed istituzionale mediante una associazione stabile di Stati
rivolta a costruire entro tempi prefissati e con procedure prestabilite
l'unione economica e monetaria (quest'ultima tra il 1999
e il 2002), nonché la cooperazione degli Stati in taluni
ben individuati settori (politica estera, sicurezza comune, cooperazione
in materia di polizia e di giustizia).
L'Europa dei 15 Stati che la compongono (Italia, Belgio, Danimarca,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Spagna,
Portogallo, Regno Unito, Austria, Svezia, Finlandia) si può
oggi definire come un'organizzazione internazionale e stabile
tra Stati nazionali sovrani che è dotata di proprie istituzioni,
competenze legislative ed amministrative. La realtà europea
racchiude oggi circa 330 milioni di cittadini operanti già
in un unico mercato caratterizzato dalla libertà d'intrapresa
e dalla piena garanzia della concorrenza. Dal punto di vista
istituzionale gli Stati dell'Unione hanno già iniziato a
rinunciare in taluni campi alle prerogative proprie della loro sovranità
a favore dell'autorità politica comunitaria. D'altronde il
mercato unico con le sue regole antiprotezionistiche, antimonopolistiche
e fortemente liberalizzatrici, è del tutto incompatibile
con un tasso troppo elevato come quello italiano di intervento e
gestione pubblica dell'economia. Va tenuto presente che l'Unione
Europea è nata politicamente da alcuni atti formali ed
impegnativi proprio su questo piano, essi sono stati:
Non c'è, quindi, dubbio che il Trattato di Maastricht, firmato
ufficialmente dagli Stati della Comunità il 7 febbraio 1992,
ha dato vita ad una nuova fase istituzionale della politica europea
che sta cambiando notevolmente e insieme gli Stati che compongono
l'Unione a proposito della sovranità e l'economia che , in
nessun modo, può più essere concepita come statalista
e chiusa. L'Unione Europea si presenta oggi come un originale
ordinamento istituzionale e politico nel quale ha un posto essenziale
il principio ordinatore, normativo, sociale ed economico della sussidiarietà.
Tutti questi elementi propongono all'indagine e allo studio un ulteriore
nucleo tematico rispetto a quelli già esaminati. Esso
vede in primo piano la necessità di ridefinire e rendere operativi
e coordinati i diversi livelli di governo che realizzano l'integrazione
europea, dal Comune all'Unione Europea. E ciò comporta la necessità
di valutare che cosa sia mai in questo momento lo Stato nazionale,
questo retaggio importante di secoli di storia europea. Ma lo Stato
nazionale nella sua forma pura non è oggi più esistente
neppure in Francia dove una normativa molto particolareggiata ed attuata
con notevole risolutezza a partire dal 1982 in poi l'ha notevolmente
modificato in senso decentrato ed a favore delle "Collectivités
territoriales" (Comuni, Dipartimenti, Territori d'oltremare,
Regioni con propri Consigli elettivi, un'autonomia speciale per la
Corsica). Ma, va detto, che lo Stato nazionale si è da tempo
assai modificato anche a seguito dei notevoli accordi interstatuali
che nel Secondo dopoguerra hanno contribuito ad indebolirlo notevolmente
riducendone l'orgogliosa sovranità. Ad esempio con il Patto
Atlantico (North Atlantic Treaty Organisation; NATO, 1949) ulteriori
limiti sono stati posti agli Stati componenti (tra cui l'Italia) sia
sul piano politicoistituzionale in quanto essi si devono, comunque,
impegnare a sviluppare liberi e democratici ordinamenti, sia su quello
militare da sempre essenziale ai fini della sovranità effettiva
e completa.
Un quadro di crescenti vincoli istituzionali esterni e, per di più
caratterizzati dalla progrediente federalità europea non può
non comportare una particolare attenzione al passaggio, per ora ancora
essenzialmente concettuale e culturale assai più che operativo,
dalle deboli e malferme nostre autonomie locali e regionali
verso forme autentiche di autogoverno, in armonia con la dinamica
di una concezione pluralistica dei livelli di consultazione e decisione,
che è contenuta e resa esplicita in tutti gli accordi di merito
e di metodo che l'Italia ha sottoscritto e che ora è tenuta
ad osservare a pena di essere espulsa da un'Europa nella quale credettero
intensamente alcuni dei suoi uomini politici migliori: da Luigi Einaudi
ad Alcide De Gasperi.