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La concussione nella storia

Questo pezzo è dedicato all'antico problema della concussione e della correlata difficoltà di costituire e mantenere tribunali competenti e giudici realmente indipendenti.

Il documento è tratto dalla parte iniziale dell'introduzione di Nino Marinone a Cicerone, Il Processo di Verre, traduzione e note di Laura Fiocchi e Nino Marinone, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, terza edizione febbraio 1996.

Le parti in grassetto sono enfatizzazioni grafiche aggiunte dalla Redazione del Web e non sono da attribuire all'autore del brano.


L'azione che Cicerone si assunse contro Verre costituì una causa di diritto penale discussa a Roma nel 70 a.C. dinanzi al tribunale per le concussioni. Verre era accusato de pecuniis repetundis, cioè di concussione, e il reato a lui ascritto era stato consumato in Sicilia dal 73 al 71 durante il triennio in cui egli fu governatore di quella provincia.

Secondo la legislazione di Silla allora vigente, il processo penale era esplicato attraverso tribunali permanenti (quaestiones perpetuae) istituiti dalle leggi stesse che contemplavano i vari crimini e ne comminavano le rispettive pene. Essi esercitavano la loro competenza sui reati di lesa maestà, sedizione armata, broglio elettorale, concussione, peculato, omicidio e veneficio, ferimenti e percosse, ingiurie e diffamazione, violazione di domicilio, falso pubblico in testamenti e monete. Erano formati da membri del senato quali giurati, e a presiederli erano destinati i sei pretori addetti alla giurisdizione penale; in loro vece un ex-edile o anche uno dei giudici.

Il reato di concussione è il primo per cui si conosca l'istituzione di un apposito tribunale nella legislazione romana. Già nel 171 a.C. gli ambasciatori di alcune popolazioni spagnole avevano ottenuto dal senato che fossero intentate cause civili per risarcimento a carico di tre ex-governatori delle due province iberiche. Di essi uno riuscì a essere assolto dopo due rinvii della causa, e gli altri due si sottrassero al secondo rinvio andando in esilio. Era infatti ammesso dalla procedura l'aggiornamento del giudizio (ampliatio), e in pratica l'accusato veniva quasi sempre assolto in seguito all'indifferenza e alla noia che le successive riprese del processo avevano generato nel tribunale.

Al 153 risale la notizia della condanna di alcuni pretori accusati dalle province. Quattro anni dopo, in seguito allo scandalo prodotto dall'assoluzione di Servio Sulpicio Galba che aveva trucidato a tradimento i Lusitani, il tribuno della plebe Lucio Calpurnio Pisone promulgava una legge (lex Calpurnia) a salvaguardia dei provinciali. In merito ai reati di concussione si concedeva la facoltà di richiedere la liquidazione (aestimatio) dei beni tolti dai magistrati. Ma i colpevoli, giudicati da un consesso di senatori e senatori essi stessi, continuavano a sfuggire a ogni sanzione ricorrendo al comodo sistema dell'ampliatio. Il caso più famoso è forse quello di Lucio Aurelio Cotta, il quale, accusato di concussione nel 138, riuscì a essere assolto dopo otto successive riaperture del processo.

Solo con la legislazione graccana del 123 (lex Sempronia iudiciaria) il reato di concussione potè ottenere una seria sanzione. Si stabilì infatti che i giudici fossero scelti da una lista di seicento cavalieri oltre che dai trecento senatori. Inoltre, attribuendo un carattere spiccatamente criminale al reato, si soppresse ogni facoltà di ampliatio e si obbligarono i giudici a emettere il verdetto al termine del primo e unico dibattito.

Probabilmente la legge graccana che va sotto il nome di Manio Acilio Glabrione (lex Acilia repetundarum), promulgata nel 122, e certamente quella del tribuno della plebe Gaio Servilio Glaucia (lex Seruilia repetundarum), databile intorno a 108, provvidero a modificare la composizione e la procedura dei tribunali per le concussioni. Tale regolamento escludeva i senatori e i loro figli dalle funzioni di giudici, affidandole esclusivamente ai cavalieri fra i trenta e i sessanta anni d'età. Pur contemplando una procedura severa a carico dell'imputato, la legge stabiliva il rinvio del processo a un secondo dibattito, non oltre però il terzo giorno dalla fine del primo (comperendinatio). Così entrambe le parti potevano esporre per due volte le proprie ragioni ai giudici, recando nuove argomentazioni e testimonianze utili a un più ampio sviluppo della causa, che era poi definita e conclusa dalla sentenza.

In forza di questa legislazione, qualora un cittadino assumesse come accusatore di fronte al pretore la rappresentanza di provinciali vittime di spoliazioni da parte di magistrati romani, si costituiva un'azione penale per cui il colpevole era trascinato al giudizio dell'apposito tribunale. Il reato di concussione era definito come estorsione e indebita appropriazione commesse nell'esercizio dei pubblici poteri a danno dei provinciali, anche senza corrispondente arricchimento dell'autore. Tale rimase anche in seguito la figura criminosa, nonostante le successive variazioni apportate alla legge, le quali riguardavano essenzialmente la composizione del collegio giudicante. Se ne contesero a lungo la supremazia le classi dei cavalieri e dei senatori.

Alla totale esclusione dei senatori dall'amministrazione giudiziaria reagì il tribuno Marco Livio Druso nel 91 con la lex Liuia iudiciaria: si raddoppiava il numero dei senatori con l'immissione di trecento cavalieri e al senato così ampliato si restituiva l'ingerenza nei tribunali, da cui restavano esclusi i rimanenti cavalieri. Però tale tentativo di compromesso non ebbe seguito: nello stesso anno la legge fu abrogata dal console Lucio Marcio Filippo. Ancora nell'89 si abbordò la spinosa questione. Con apparente intento di imparzialità il tribuno Marco Plauzio Silvano ottenne che i giudici fossero sorteggiati da una lista di cinquecentoventicinque nominativi redatta dal popolo mediante l'elezione di quindici cittadini per ciascuna delle trentacinque tribù; ma poiché sui comizi tributi esercitavano grande influenza i senatori, la soluzione si rivolgeva in realtà a tutto vantaggio di questi ultimi.

Per i cavalieri l'interruzione fu però breve. La lex Plautia iudiciaria fu abrogata nell'86 da Lucio Cornelio Cinna e la funzione di giudice ritornò privilegio esclusivo dell'ordine equestre. Soltanto nell'81 i senatori riconquistarono stabilmente il controllo assoluto dei tribunali dopo circa mezzo secolo da che l'avevano perduto. Infatti la riorganizzazione giudiziaria di Silla stabilì che solo il senato poteva fornire i giudici per i processi penali. Per quanto concerne il reato di concussione, la lex Cornelia de repetundis conservò la procedura della comperendinatio introdotta da Servilio Glaucia, e sembra certo che anche per il resto si fondasse sulla legge di quello.

 
   
   
 
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