La concussione nella storia
Questo pezzo è dedicato all'antico problema della concussione
e della correlata difficoltà di costituire e mantenere tribunali
competenti e giudici realmente indipendenti.
Il documento è tratto dalla parte iniziale dell'introduzione
di Nino Marinone a Cicerone, Il Processo di Verre, traduzione
e note di Laura Fiocchi e Nino Marinone, Biblioteca Universale Rizzoli,
Milano, terza edizione febbraio 1996.
Le parti in grassetto sono enfatizzazioni grafiche aggiunte dalla
Redazione del Web e non sono da attribuire all'autore del brano.
L'azione che Cicerone si assunse contro Verre costituì una
causa di diritto penale discussa a Roma nel 70 a.C. dinanzi al tribunale
per le concussioni. Verre era accusato de pecuniis repetundis,
cioè di concussione, e il reato a lui ascritto era stato consumato
in Sicilia dal 73 al 71 durante il triennio in cui egli fu governatore
di quella provincia.
Secondo la legislazione di Silla allora vigente, il processo penale
era esplicato attraverso tribunali permanenti (quaestiones perpetuae)
istituiti dalle leggi stesse che contemplavano i vari crimini e ne
comminavano le rispettive pene. Essi esercitavano la loro competenza
sui reati di lesa maestà, sedizione armata, broglio elettorale,
concussione, peculato, omicidio e veneficio, ferimenti e percosse,
ingiurie e diffamazione, violazione di domicilio, falso pubblico in
testamenti e monete. Erano formati da membri del senato quali giurati,
e a presiederli erano destinati i sei pretori addetti alla giurisdizione
penale; in loro vece un ex-edile o anche uno dei giudici.
Il reato di concussione è il primo per cui si conosca l'istituzione
di un apposito tribunale nella legislazione romana. Già nel
171 a.C. gli ambasciatori di alcune popolazioni spagnole avevano ottenuto
dal senato che fossero intentate cause civili per risarcimento a carico
di tre ex-governatori delle due province iberiche. Di essi uno riuscì
a essere assolto dopo due rinvii della causa, e gli altri due
si sottrassero al secondo rinvio andando in esilio. Era infatti ammesso
dalla procedura l'aggiornamento del giudizio (ampliatio), e
in pratica l'accusato veniva quasi sempre assolto in seguito all'indifferenza
e alla noia che le successive riprese del processo avevano generato
nel tribunale.
Al 153 risale la notizia della condanna di alcuni pretori accusati
dalle province. Quattro anni dopo, in seguito allo scandalo prodotto
dall'assoluzione di Servio Sulpicio Galba che aveva trucidato a tradimento
i Lusitani, il tribuno della plebe Lucio Calpurnio Pisone promulgava
una legge (lex Calpurnia) a salvaguardia dei provinciali. In
merito ai reati di concussione si concedeva la facoltà di richiedere
la liquidazione (aestimatio) dei beni tolti dai magistrati.
Ma i colpevoli, giudicati da un consesso di senatori e senatori essi
stessi, continuavano a sfuggire a ogni sanzione ricorrendo al comodo
sistema dell'ampliatio. Il caso più famoso è
forse quello di Lucio Aurelio Cotta, il quale, accusato di concussione
nel 138, riuscì a essere assolto dopo otto successive riaperture
del processo.
Solo con la legislazione graccana del 123 (lex Sempronia iudiciaria)
il reato di concussione potè ottenere una seria sanzione. Si
stabilì infatti che i giudici fossero scelti da una lista di
seicento cavalieri oltre che dai trecento senatori. Inoltre, attribuendo
un carattere spiccatamente criminale al reato, si soppresse ogni facoltà
di ampliatio e si obbligarono i giudici a emettere il verdetto al
termine del primo e unico dibattito.
Probabilmente la legge graccana che va sotto il nome di Manio Acilio
Glabrione (lex Acilia repetundarum), promulgata nel 122, e
certamente quella del tribuno della plebe Gaio Servilio Glaucia (lex
Seruilia repetundarum), databile intorno a 108, provvidero a modificare
la composizione e la procedura dei tribunali per le concussioni. Tale
regolamento escludeva i senatori e i loro figli dalle funzioni
di giudici, affidandole esclusivamente ai cavalieri fra i trenta e
i sessanta anni d'età. Pur contemplando una procedura severa
a carico dell'imputato, la legge stabiliva il rinvio del processo
a un secondo dibattito, non oltre però il terzo giorno dalla
fine del primo (comperendinatio). Così entrambe le parti
potevano esporre per due volte le proprie ragioni ai giudici, recando
nuove argomentazioni e testimonianze utili a un più ampio sviluppo
della causa, che era poi definita e conclusa dalla sentenza.
In forza di questa legislazione, qualora un cittadino assumesse come
accusatore di fronte al pretore la rappresentanza di provinciali vittime
di spoliazioni da parte di magistrati romani, si costituiva un'azione
penale per cui il colpevole era trascinato al giudizio dell'apposito
tribunale. Il reato di concussione era definito come estorsione e
indebita appropriazione commesse nell'esercizio dei pubblici poteri
a danno dei provinciali, anche senza corrispondente arricchimento
dell'autore. Tale rimase anche in seguito la figura criminosa, nonostante
le successive variazioni apportate alla legge, le quali riguardavano
essenzialmente la composizione del collegio giudicante. Se ne contesero
a lungo la supremazia le classi dei cavalieri e dei senatori.
Alla totale esclusione dei senatori dall'amministrazione giudiziaria
reagì il tribuno Marco Livio Druso nel 91 con la lex Liuia
iudiciaria: si raddoppiava il numero dei senatori con l'immissione
di trecento cavalieri e al senato così ampliato si restituiva
l'ingerenza nei tribunali, da cui restavano esclusi i rimanenti cavalieri.
Però tale tentativo di compromesso non ebbe seguito: nello
stesso anno la legge fu abrogata dal console Lucio Marcio Filippo.
Ancora nell'89 si abbordò la spinosa questione. Con apparente
intento di imparzialità il tribuno Marco Plauzio Silvano ottenne
che i giudici fossero sorteggiati da una lista di cinquecentoventicinque
nominativi redatta dal popolo mediante l'elezione di quindici cittadini
per ciascuna delle trentacinque tribù; ma poiché
sui comizi tributi esercitavano grande influenza i senatori, la soluzione
si rivolgeva in realtà a tutto vantaggio di questi ultimi.
Per i cavalieri l'interruzione fu però breve. La lex Plautia
iudiciaria fu abrogata nell'86 da Lucio Cornelio Cinna e la funzione
di giudice ritornò privilegio esclusivo dell'ordine equestre.
Soltanto nell'81 i senatori riconquistarono stabilmente il controllo
assoluto dei tribunali dopo circa mezzo secolo da che l'avevano
perduto. Infatti la riorganizzazione giudiziaria di Silla stabilì
che solo il senato poteva fornire i giudici per i processi penali.
Per quanto concerne il reato di concussione, la lex Cornelia de
repetundis conservò la procedura della comperendinatio
introdotta da Servilio Glaucia, e sembra certo che anche per il resto
si fondasse sulla legge di quello.