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Sulla base dei principi definiti dalla legge 23 marzo 1853, n. 1483 sul Riordinamento dell'amministrazione centrale e della Contabilità generale dello Stato il regolamento adottato nell'ottobre 1853 conteneva i principi e le modalità di funzionamento della forma organizzativa, della struttura gerarchica e dei canali di reclutamento del personale.

Il regolamento definì la struttura di tipo strettamente piramidale, che prevedeva, al di sotto del Ministro, un apparato burocratico fatto di "titoli" e di "gradi", ognuno dei quali subordinato gerarchicamente a quello immediatamente superiore: il segretario generale, responsabile del contatto fra il Ministro e la struttura, il direttore generale, responsabile di più divisioni con competenze omogenee, i direttori, capi delle singole Divisioni, composte da più sezioni, i capi di sezione, infine i segretari di 1a e 2a classe, egli applicati di 1a, 2a, 3a e 4a classe.

Presso il Ministero delle Finanze, però, erano previsti anche Ispettori generali, in ordine gerarchico immediatamente sotto i direttori generali. Sugli ispettori in genere e sulla funzione ispettiva Cavour, durante il dibattito per l'approvazione della Legge 1483, li stimava "indispensabili per il buon andamento di alcuni ministeri" ma non per tutti (anzi "io spero che parecchi Ministeri non ne avranno").

L'accesso all'impiego fu previsto attraverso una sorta di tirocinio pratico, cui corrispondeva la figura precaria del volontario. L'art. 18 del regolamento recita: "Nei Ministeri e negli Uffici dipendenti potranno essere nominati Volontari per la relativa carriera quegli individui i quali abbiano un'età non minore di 18 anni né maggiore di 28 anni compiuti, ed abbiano dato prova della loro idoneità mediante un esame, le cui norme saranno stabilite per ciascun Ministero da speciale regolamento", ponendo così le basi per molte situazioni "dubbie" future, a cominciare dai precari nelle Scuole, che ancora oggi affliggono la struttura del Ministero della Pubblica Istruzione.

Dopo almeno due anni di tirocinio (in parecchi casi all'inizio ben di più) attraverso un apposito esame e dopo il giuramento il Volontario sarebbe diventato applicato di 4a classe. A proposito del Giuramento, vale la pena di riportare una citazione da P. Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente, Il Mulino, Bologna, 1992, che a pag. 474 sottolinea: "Molto spesso, nella realtà concreta, la nuova sovranità viene costituita utilizzando i materiali del sistema politico e religioso di obbedienza ereditati dall'antico regime".

L'avanzamento di carriera era governato dall'anzianità (all'interno dei gradi) e per merito (nel passaggio da un grado all'altro), senza particolari ostacoli nella progressione. La funzione degli impiegati non era differenziata (non c'era cioè distinzione fra impiegati di concetto e impiegati d'ordine) poiché la formazione del dipendente era vista tutta dentro l'ufficio, attraverso la pratica quotidiana e con la guida diretta della gerarchia, scartando dall'inizio l'idea di utilizzare la selezione scolastica (diplomi) per l'accesso alla carriera.

(Pagina aggiornata al 26/05/2000)

 
   
   
 
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