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Puntata 4: la legge 23 marzo 1853, n. 1483 sul Riordinamento dell'amministrazione centrale e della Contabilità generale dello Stato: la struttura burocratica senza i diritti civili

All'interno degli uffici gli impiegati furono considerati dal legislatore del 1853 come soggetti senza diritti. Lo Statuto albertino del 1848 si fermava alle soglie degli Uffici pubblici, e ciò proprio in nome di quel principio liberale della responsabilità ministeriale che imponeva quasi per conseguenza logica la strutturazione autoritaria dell'apparato amministrativo che dal ministro dipendeva. Per un paradosso dal quale sarebbe stata orientata tutta la successiva vita amministrativa, lo Stato costituzionale era indotto, per affermare la sua "costituzionalità" a irrigidire la sua amministrazione in una morsa gerarchica e autoritaria, legittimando, al suo interno, un'interpretazione affievolita dei diritti costituzionalmente garantiti nella società.

Ne derivava la singolare sopravvivenza, in regime costituzionale, di istituti, modelli di comportamento e codici di controllo e repressione propri piuttosto dell'Ancien Régime: il giuramento, come un altro istituto che gli era prossimo e che ebbe anch'esso grande spazio nell'ordinamento amministrativo: il segreto amministrativo, costituì forse il segno più emblematico delle ambigue eredità accolte senza beneficio di inventario dalla rivoluzione borghese e dell'influenza del passato nella fondazione del nuovo potere costituzionale. La fedeltà personale alla persona del Sovrano e dei suoi successori era non per caso ambiguamente accostata, nella formula del giuramento degli impiegati, al riferimento allo Statuto e alle leggi: il vecchio e il nuovo sovrano, verrebbe da dire, il re e la costituzione (e non solo la costituzione m al legge, secondo la caratteristica enfatizzazione borghese di quest'ultima rispetto alla stessa costituzione), erano entrambi chiamati a rafforzare il vincolo della identificazione del funzionario con lo Stato-persona.

Caratteristico era, in questo senso, tutto il Capo III del Regolamento ("Pene disciplinari, Congedi e Aspettativa"), sapiente graduazione di pene in base alla gravità del fatto, da cui emergevano: concetti destinati a divenire centrali nel vocabolario dell'amministrazione (negligenza, negligenza abituale, condotta riprovevole, mancanza grave in servizio, inosservanza del segreto, mancanza di riserva che leda gli affari dei privati, mancanza contro l'onore, offesa alla persona del Re, manifestazione pubblica di una opinione ostile alla Monarchia costituzionale), una fitta trama di prescrizioni (ulteriormente irrigidite dai regolamenti ministeriali seguenti) su congedi e aspettative e di specifiche proibizioni con relativa previsione di pena in caso di disobbedienza. Non mancava, inoltre, una dettagliata descrizione del comportamento del dipendente dentro e fuori l'ufficio.

Una segnalazione particolare per l'orario di lavoro: l'art 91 recitava: "la durata del lavoro negli uffici non può essere minore di sette ore al giorno, ad eccezione dei giorni festivi (NdR che erano 10 all'anno, domeniche escluse), pei quali ci sarà un orario particolare" e l'art. 92 c. 1: "sarà da ogni ministro determinato l'orario per l'ingresso e per l'uscita, anche nei giorni festivi, nonché il turno speciale di servizio, atto ad assicurare la presenza di un Impiegato per ogni Ufficio durante una o più ore del giorno prima dell'entrata e dopo l'uscita".

Non è difficile ravvisare in questo complesso di norme (di divieti, per lo più) un preciso disegno di organizzazione del lavoro: l'atto amministrativo diventa il prodotto finale di una serie coordinata di "automatismi burocratici", tanto meglio concatenati fra loro quanto più il dipendente avesse aderito alla funzione assegnatagli, vi avesse annullato senza residui la propria personalità, avesse rinunziato a portare nell'esercizio della sua attività d'ufficio elementi di disturbo come individualismi, specificità culturali, interpretazioni personali.

Uno dei tanti vademecum per impiegati pubblicati nei primi decenni dello Stato unitario elencava le virtù indispensabili del buon impiegato di Stato in questo modo: "religione, modestia, attività, solerzia, serietà, lealtà, probità, fedeltà, illibatezza (!), incorruttibilità, morigeratezza, zelo, abnegazione, sacrificio, merito o valore civile, cavalleria, affetto alle istituzioni, ai colleghi (cameratismo), ai Superiori, al Capo dello Stato, alla Sua Famiglia, alla Patria, alla loro difesa, amore per l'ordine, condotta irreprensibile, vestire decente, studio e lavoro indefessi" (da Z. Mazzei, Principi di officietica. Teorica universale degli uffici e dei servizi pubblici e codice degl'Impiegati civili e militari, Firenze, Le Monnier, 1902, pag. 51)

(Pagina aggiornata al 26/05/2000)

 

 
   
   
 
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