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 Gli Enti territoriali per la Società dell'Informazione - Allegato 1
 Un approfondimento sull'informazione del settore pubblico
 
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Questo testo è estratto da: L'informazione del Settore Pubblico nella Società dell'informazione: La Posizione Del Settore Pubblico In Italia, Documento di sintesi a cura del Dipartimento per le Politiche comunitarie, Agosto 1999.

Partendo dal presupposto che il settore pubblico comprende enti che hanno autorità o compiti di pubblico servizio, l'informazione da esso trattata è opportuno sia classificata in termini funzionali: cioè di disponibilità e di fruibilità. La sua definizione dovrebbe essere ampia e riguardare:

  1. da un lato, la natura dei soggetti che formano il settore pubblico, ovvero tutte le organizzazioni (amministrazioni, enti, agenzie, società) le cui finalità istituzionali generano e presuppongono l'acquisizione, la conservazione, l'elaborazione e la possibile diffusione di informazioni che rivestono interesse esterno;

  2. dall'altro, il carattere di fruibilità collettiva e sociale di tali informazioni, da apprezzare come valore aggiunto rispetto a scopi plurimi (economico-produttivi, culturali, scientifici, di ricerca applicata e non, di concertazione pubblico-privato, di programmazione delle politiche pubbliche).

Per quanto riguarda la classificazione va sottolineata la distinzione tra informazioni ritenute primarie, essenziali e quelle con un particolare valore aggiunto. Per le prime si ritiene vi sia un diritto del cittadino ad accedervi, così come un dovere dell'amministrazione a fornirle gratuitamente o ad un costo marginale. Per quanto riguarda le seconde, che rispondono, invece, ad interessi di gruppi ristretti, si ritiene che l'accesso debba comportare un costo e che, salvo casi specifici, debba essere il mercato a determinarne l'importo. Restano da determinare i criteri per la definizione della prima categoria di informazioni.

Alcune amministrazioni ritengono che l'informazione del settore pubblico si possa distinguere in tre grandi filoni:

  1. un'informazione sui progetti (ad esempio piani di investimento, piani di sviluppo, gare, appalti ecc.)

  2. informazione sulla normativa

  3. informazioni di interesse limitato a singole ditte o individui.

Le differenti condizioni di accesso a livello europeo

Si ritiene che gli ostacoli per la circolazione dell'informazione tra i diversi paesi europei derivino dalla differenza non solo delle condizioni normative, ma anche da quelle di fatto, connesse con le capacità reali delle amministrazioni pubbliche di organizzare, elaborare, rendere accessibili le loro informazioni. Si ritiene, inoltre, che le difficoltà di accesso all'informazione pubblica in uno Stato membro abbiano ripercussioni per cittadini e imprese sia a livello nazionale che europeo. Vengono auspicati diversi livelli di intervento sulla regolamentazione dell'accesso: da una parte, un intervento minimo di coordinamento e armonizzazione comunitaria per assicurare, quanto meno, uno standard minimo di qualità dell'informazione del settore pubblico, che consenta di far progredire i paesi più arretrati in questo campo e favorire l'omogeneità delle regole di accesso; dall'altra parte, un intervento più incisivo, di tipo normativo-regolamentare, che dia risposta univoca al problema e consenta la predisposizione di una sorta di "manuale di procedura d'accesso standard" a cui tutti i livelli amministrativi possano adeguarsi.

Regole uniformi per l'informazione pubblica europea sono ritenute opportune soprattutto per quelle categorie di informazioni che, per ragioni di tutela della vita privata delle persone, non possono essere direttamente accessibili.

I meta-dati

La diffusione di informazioni da parte di entità complesse come le amministrazioni pubbliche si ritiene generalmente che non possa prescindere dalla disponibilità di cataloghi o guide di orientamento alle fonti di informazione. In questo senso è ritenuto necessario un grande sforzo di armonizzazione delle identificazioni e delle nomenclature. Per quanto concerne il procedimento migliore per effettuare tale raccolta vengono proposte essenzialmente tre differenti modalità:

  1. la prima prevede l'utilizzo di Internet, eventualmente con la creazione di un apposito "Portale Europeo" che agevoli l'accesso sia ai dati che ai meta-dati delle pubbliche amministrazioni;

  2. la seconda soluzione proposta prevede la raccolta di meta-dati per settore in formato elettronico che abbia all'interno di ogni area d'interesse un motore di ricerca in grado d'indirizzare tramite parole chiave opportunamente armonizzate con i partners europei;

  3. l'ultima, infine, prevede una griglia logica (catalogo generale + cataloghi specifici) che si fondi su:

    • tipologie d'interessi


    • categorie di contenuti


    • fonti e soggetti pubblici produttori di informazioni


    • procedure (formali e di fatto) di accesso


    • reti e connessioni attraverso menu e richiami (links)


Il problema è quello di definire le categorie di contenuto che forniscono il patrimonio comune dell'informazione del settore pubblico.

La tutela della sfera privata

In una società come quella attuale ad alto profilo tecnologico, in cui l'informazione rappresenta un bene primario, la tutela della sfera privata delle persone assume un carattere imprescindibile. Una corretta gestione delle informazioni significa che i dati devono essere pertinenti agli scopi prefissati, utilizzati solo ed esclusivamente per questi scopi, gestiti con procedure rigorose e attraverso modalità che garantiscano la sicurezza e la non dispersione dei dati, anche attraverso l'opportuno utilizzo di sistemi di cifratura.

Occorre assicurare innanzitutto la trasparenza. Dati raccolti per finalità istituzionali non potranno essere usati o ceduti per altre finalità, per esempio di tipo commerciale. La redazione di codici di deontologia per le istituzioni potrebbe essere un ulteriore strumento di tutela per garantire ai cittadini e ai consumatori il rispetto dei principi di cittadinanza democratica e il pieno esercizio dei diritti d'accesso.

Si ritiene necessario sviluppare un giusto bilanciamento tra le esigenze di sicurezza, sviluppo economico, circolazione delle merci e delle persone, con il diritto alla tutela della riservatezza dei dati personali.

Le varie politiche dei prezzi sull'accessibilità e l'uso dell'informazione pubblica

E' opinione condivisa che differenti politiche dei prezzi sull'accessibilità all'informazione possano causare nuove "analfabetizzazioni" diffuse. L'accessibilità, l'affidabilità e la capillarità delle informazioni andrebbero comunque sempre garantite in maniera uniforme, a prescindere dal loro costo. La definizione del prezzo per l'utilizzo delle informazioni incide, inoltre, sia sulla fruizione da parte dei cittadini e delle imprese, sia sullo sfruttamento da parte dell'industria dei contenuti.

Per alcuni, un approccio commerciale nella gestione dell'informazione pubblica, che salvaguardi comunque la gratuità delle informazioni ritenute essenziali ai fini dell'esercizio dei diritti democratici, può condurre ad una selezione più adeguata tra domanda ed offerta. Secondo altri, sarebbe importante classificare le informazioni in termini di costo: quelle disponibili sempre e gratuitamente; quelle disponibili previo il pagamento di una tariffa; quelle, infine, disponibili a terzi per il trattamento e la vendita, nel rispetto delle regole di concorrenza, di prodotti informativi (pubblicazioni di settore, ad es. cartografiche, ecc.).

Tuttavia, stante la difficoltà di determinare prezzi standard in tutti i paesi, si potrebbe pensare ad una regola di quantificazione trasparente dei costi sostenuti dai soggetti pubblici e quindi determinare prezzi "ragionevoli" da richiedere a soggetti interessati ad un utilizzo delle informazioni pubbliche ai fini di una loro commercializzazione. Vi è chi ritiene, infine, che l'influenza dei diversi livelli di tariffazione sia sovrastimata soprattutto se messa in rapporto agli altri ostacoli all'accesso.

Secondo alcuni, la concorrenza sleale non ha luogo se ci si limita alla diffusione delle informazioni pubbliche di livello primario, essenziali, per le quali sussiste un diritto d'accesso per il cittadino che, tra l'altro, in qualità di contribuente, ne ha già pagato indirettamente la produzione e diffusione. L'offerta di prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato, la fornitura di informazioni con diversa tempestività agli interessati, la cessione di diritti esclusivi sulla commercializzazione delle informazioni ad aziende private, sono tutti fattori che possono, tuttavia, compromettere la concorrenza leale a livello europeo del mercato dell'informazione da parte degli enti pubblici.

Alcuni indicano un esempio rilevante di deformazione delle regole di concorrenza ad opera del settore pubblico allorquando una amministrazione produce programmi informatici (distribuiti poi a cittadini e imprese) in grado di funzionare solo su macchine dotate di un determinato sistema operativo.

In linea generale, sono configurabili due forme di concorrenza sleale. La prima si determina quando una amministrazione pubblica opera sul mercato dell'informazione agendo da monopolista. La seconda si configura quando la cessione di dati "grezzi" a soggetti privati che li commercializzano avviene secondo modalità e costi differenti. Si viene a creare in tal senso un vantaggio competitivo dell'impresa privata che usufruisce di tali dati ad un prezzo inferiore rispetto ad altre imprese.

Il diritto d'autore dell'informazione del settore pubblico

I diversi regimi europei sul diritto d'autore confermano la tendenza degli Stati membri a non ricorrere a tale tutela per proteggere i testi ufficiali di tipo legislativo, amministrativo o giuridico e alle loro traduzioni ufficiali. L'ampiezza di un eventuale diritto d'autore su tali informazioni non sembra limitare in sé l'accesso del pubblico all'informazione. Eventuali restrizioni in tal senso andrebbero comunque attentamente contemperate con le esigenze di massima conoscibilità dell'informazione. Si ritiene che l'applicazione del diritto d'autore da parte del settore pubblico risponde sia all'esigenza di assicurarsi un'importante fonte di reddito, sia alla volontà di garantire l'integrità dell'informazione che assume una valenza assai importante alla luce delle questioni di responsabilità. Tuttavia, una applicazione estesa del diritto d'autore potrebbe generare problemi di concorrenza e di distorsione del mercato tra società di Stati membri diversi che intendano riutilizzare le informazioni; in tal senso da taluni viene proposta una direttiva europea che potrebbe introdurre la regola in forza della quale il ricorso degli enti pubblici al diritto d'autore dovrebbe essere limitato ai casi di sfruttamento commerciale dei loro testi e all'utilizzo dei risultati di ricerche sugli stessi ad elevato contenuto innovativo.

La responsabilità potenziale : un ostacolo all'accesso o all'uso dell'informazione del settore pubblico.

Si ritiene che le informazioni prodotte dal settore pubblico debbano considerarsi "intrinsecamente" certificate in relazione al loro contenuto; non sarebbero altrimenti utili per lo stesso soggetto pubblico che le produce e le utilizza e che ne ha la responsabilità. Su tale problematica, certamente ampia, taluni sembrano orientati verso una responsabilità identificata prevalentemente od esclusivamente nel soggetto pubblico che consente l'accesso a dati lesivi della privacy. Tale approccio può indurre il settore pubblico ad attuare una prudente politica d'informazione. La questione diventa più complessa quando a diffondere l'informazione sono più di due soggetti. Questa possibilità si verifica quando il settore pubblico cede l'informazione ad una società privata che l'utilizza a fini commerciali. In tal caso, gli enti pubblici continuano ad essere responsabili dell'informazione fornita a meno che il contratto non ne limiti la responsabilità. Stante la difficoltà di stabilire quale ordinamento nazionale vada applicato nei casi che coinvolgono più paesi, alcuni ritengono importante adottare una disciplina uniforme in tutta Europa ed in tal senso le soluzioni proposte nella Direttiva sul commercio elettronico sembrerebbero le più esportabili nell'ambito della diffusione dei dati personali.

 
   
   
 
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